Statuto Sociale di Associazione non Riconosciuta e Non Lucrativa Ovvero Statuto Sociale dell’ Associazione Di Iniziative Nazionali Turistico – culturali e Sociali Sportive Apolitica In breve Ass.D.I.N.T.e.S.A. Associazione non lucrativa
Art. 1 – Costituzione e Sede
Per il disposto combinato degli Articoli inerenti della Costituzione Italiana e del vigente Codice Civile, è costituita l’ Associazione senza fini di lucro così denominata:” Associazione di Iniziative Nazionali Turistico – Culturali e Sociali Sportive Apolitica” in breve “Ass.d.I.N.T.e.S.A. Associazione Non Lucrativa” con Sede a Vicenza in Piazza San Pietro n.ro 4, 2° Piano.
L’ Associazione Non Lucrativa così denominata è un Ente di Diritto Privato, apolitico, aconfessionale ed apartitico.
Art. 2 – Scopi, Finalità, Durata
L’Associazione come sopra indicata senza fine di lucro ha lo scopo di:
- Fra i propri Soci sviluppare, promuovere, coordinare iniziative a carattere divulgativo, culturale e formativo per la cultura i viaggi e la pratica dilettantistica ed amatoriale dello sport, per rispondere sia alle esigenze in campo culturale sia alle necessità di attività motorio – sportive dilettantistiche di uomini e donne di ogni età, condizione sociale, nazionalità, con una particolare attenzione ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione sociale e fisica ed alle loro famiglie;
- promuove la crescita umana e sociale dei propri Soci attraverso l’organizzazione di percorsi ed iniziative culturali, ricreative, educative e formative comprese attività didattiche per l’avvio e lo sviluppo dell’attività sportiva che potrà essere perfezionato presso centri specializzati del CONI o sue Federazioni connesse;
- operare senza fini di lucro in conformità alle Leggi Nazionali e Regionali sull’associazionismo culturale e sportivo amatoriale. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale;
- concorrere alla salvaguardia ed allo sviluppo della funzione educativa, popolare, sociale e culturale sia della cultura in genere e sia dello sport amatoriale ispirandosi ai principii di lealtà, democrazia e pari opportunità;
- per il perseguimento della sua attività può provvedere all’acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee (anche a livello temporale saltuario).
Per il raggiungimento del proprio scopo sociale l’Associazione:
- può aderire all’organizzazione di eventi (come la partecipazione a gare e campionati) promossi a livello dilettantistico ed amatoriale sia da altre Associazioni che siano aderenti a Federazioni Nazionali od Internazionali, sia anche a livello autonomo, nonché provvedere autonomamente anche all’attuazione di eventuale attività di carattere ricreativo purché correlata allo scopo sociale ed alle discipline sportive inerenti;
- può operare con propria struttura organizzativa e per mezzo della prestazione volontaria dei propri Soci, ciò anche in conformità con le Norme Regionali, Nazionali e Comunitarie pro tempore vigenti;
- può istituire, basandosi sulla propria struttura organizzativa, sedi secondarie ovvero aprire anche in altri Comuni delle “Associazioni Territoriali” purché a questa Associazione riferenti sia amministrativamente che funzionalmente;
- potrà compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie od editoriali, purché di mero carattere marginale, volte tutte al raggiungimento degli scopi sociali;
- potrà inoltre partecipare, sempre per il raggiungimento del proprio scopo sociale, ad altre Associazioni o Società con oggetto sociale analogo al proprio, ma con il divieto sia di svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente alinea sia in contrasto con le direttive e le disposizioni della attuale Normativa vigente;
- per il proprio funzionamento amministrativo si avvarrà di un conto corrente ordinario di corrispondenza ove verranno registrate tutte le operazioni contabili inerenti;
- non potrà in alcun modo né ricevere né rilasciare o prestare garanzie né resultare affidata e/o richiedere affidamenti;
- ha una durata illimitata; accoglie e gestisce centralmente tramite i Soci ivi operanti (in pieno regime di volontariato) tutte le proposte culturali e/o sportive e/o di altra fattispecie che dovessero essere ritenute di utilità sociale ed in aderenza con il presente Statuto.
Art. 3 – Soci della Associazione
Sono Soci dell’ Associazione tutti i cittadini nonché Associazioni e/o Enti similari rappresentate dal proprio Presidente pro tempore in carica, che ne condividano le finalità; non sono ammessi i Soci temporanei. Le richieste di iscrizione vanno indirizzate all’ Associazione che ne ratifica tale ammissione entro 30 (trenta) giorni, nel frattempo i richiedenti acquisiscono comunque la qualifica di Socio che è comunque subordinata alla successiva richiamata ratifica (silenzio assenso) del Comitato Direttivo. Nel caso la domanda venisse respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva L’Assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione utile. I Soci hanno diritto a frequentare i locali dell’ Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa.
I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- Soci Fondatori: sono colori i quali hanno dato origine all’ Associazione di Iniziative Nazionali Turistico – Culturali e Sociali Sportive Apolitica” in breve “Ass.d.I.N.T.e.S.A. Associazione Non Lucrativa” essendo presenti alla firma dell’Atto di Costituzione;
- Soci Ordinari: coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto nelle Assemblee dell’ Associazione; questa nomina è revocata dal Consiglio Direttivo in caso di sopravvenuta colpa grave o manifestata indegnità;
- Soci Onorari: coloro che (Persone Fisiche od Enti) nominati dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, hanno acquisito speciali benemerenze o particolari meriti nei confronti della Associazione di Iniziative Nazionali Turistico – Culturali e Sociali Sportive Apolitica” in breve “Ass.d.I.N.T.e.S.A. Associazione Non Lucrativa”; a far parte dei Soci Onorari il CDC (Consiglio Direttivo Centrale) potrà individuare uno o più già Presidenti / Consiglieri e ne propone la nomina all’Assemblea dei Soci la quale delibera a maggioranza semplice. La nomina è perenne e dispensa il conferito dal pagamento delle quote annuali e non dà diritto al voto nelle Assemblee dell’Associazione; questa nomina è revocata dal Consiglio Direttivo in caso di sopravvenuta colpa grave o manifestata indegnità;
- Soci Benemeriti: coloro i quali, che per mero spirito di supporto all’attività svolta e di pura adesione agli scopi istituzionali dell’Associazione, versano liberamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo e diversa dalla quota associativa annua base; non dà diritto al voto nelle Assemblee dell’Associazione; questa nomina è revocata dal Consiglio Direttivo in caso di sopravvenuta colpa grave o manifestata indegnità.
L’adesione all’Associazione comporta per il Socio, se in regola con le quote sociali e di maggior età, il diritto di voto nell’assemblea Generale per l’approvazione e la modificazione dello Statuto, dei Regolamenti Interni, per l’elezione degli Organi Direttivi dell’Associazione come meglio in appresso definito.
Chi volesse aderire all’Associazione deve farne espressa domanda scritta da rivolgersi al CDC (Consiglio Direttivo Centrale), mediante apposito modulo allegato sul sito dell’Associazione od a disposizione della Segretria.
Gli aspiranti Soci devono essere in possesso delle qualità morali e di rispettabilità ed onorabilità.
I Soci vengono censiti in un Libro Soci tenuto informaticamente ove compaiono i dati degli stessi e le qualifiche che ricoprono all’interno dell’Associazione. Detto Libro Soci viene stampato una volta all’anno e trattenuto nei locali della Presidenza, assieme alla copia conservata su supporto informatico.
In caso di necessità, il Presidente Nazionale, su delega scritta del CDC (Consiglio Direttivo Centrale) , nei 30 (trenta) giorni successivi al pervenimento della domanda di adesione può respingere la stessa senza esplicitarne il motivo all’interessato, avendone tuttavia previamente informato il CDC circa la delibera da assumersi. Il CDC ne ratificherà l’atto.
Il Socio che abbia aderito all’Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all’Associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell’anno in cui è stato notificato, purché, la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima.
Sono eleggibili alle Cariche Sociali i Soci Ordinari che:
- abbiano un’anzianità continuativa di iscrizione di almeno 3 (tre) anni;
- non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad 1 (uno) anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad 1 (uno) anno;
- non abbiano subìto sanzioni / condanne a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali capacità psico fisiche dell’individuo.
Alle Cariche Sociali che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili i Soci che abbiano raggiunto la maggior età, in regola con il pagamento della quota sociale e delle relative (eventuali) quote periodiche e che abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno 3 (tre) anni.
Si fa menzione che la tessera sociale (se realizzata) e le quote versate non sono trasmissibili né tanto meno rivalutabili; inoltre la quota sociale s’intende pagata per l’anno solare in corso ancorché versata in frazione di esercizio.
I Soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti Interni e delle Deliberazioni prese dagli Organi Sociali e possono essere sospesi, espulsi o radiati nei casi in cui:
- non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed altre Delibere prese dagli Organi Sociali;
- si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- arrecassero danni morali o materiali all’Associazione.
Avverso alla sospensione, l’espulsione o la radiazione, Deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall’assemblea dei Soci, i Soci comminati dalla sanzione possono ricorrere all’assemblea Ordinaria dei Soci.
Le Delibere di sospensione, espulsione e radiazione devono essere motivate per iscritto e trascritte in apposito Verbale del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei Soci.
I Soci, si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all’infuori di quelle previste dal presente Statuto.
Art. 4 – gli Organi e le Cariche dell’ Associazione e la Struttura Territoriale:
Gli Organi dell’ Associazione di Iniziative Nazionali Turistico – Culturali e Sociali Sportive Apolitica” in breve “Ass.d.I.N.T.e.S.A. Associazione non Lucrativa” sono Centrali e Periferici / Territoriali:
A livello di Organizzazione Centrale:
- l’assemblea Generale dei Soci (che dura in carica 4 (quattro) anni);
- il Presidente (che dura in carica 4 (quattro ) anni e può essere rieletto);
- il Consiglio Direttivo Centrale (che dura in carica 4 (quattro ) anni e può essere rieletto) ;
- il Comitato Esecutivo Centrale (che dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto);
- il Collegio Dei Revisori dei Conti (che dura in carica 4 (quattro ) anni e può essere rieletto);
- L’organizzazione Territoriale.
Le Cariche elettive sono intese a titolo gratuito e volontario, salvo gli eventuali rimborsi spese per l’attività svolta ( ad esempio per trasferte, alberghi, …) ove ricorrenti.
A livello di Organizzazione Territoriale / Periferica:
Le Sedi delle Strutture Territoriali sono deliberate dal Comitato Esecutivo Centrale il quale può, con le maggioranze ordinarie previste, istituirle e sopprimerle od accorparle a seconda delle necessità. Le decisioni di istituzione e soppressione ed accorpamento debbono constare dal verbale all’uopo predisposto.
La struttura territoriale è definita nell’ Allegato “A1” alla presente scrittura per farne parte integrante e sostanziale.
Sono organi della struttura territoriale:
- Il Consiglio Direttivo Territoriale;
- L’assemblea Territoriale dei Soci
- Il Consiglio Direttivo Territoriale è l’organo deliberativo della struttura territoriale ed è composto:
- da 5 membri delle realtà aventi quali iscritti un numero complessivo fino a 500 Soci;
- da altri 2 membri ogni ulteriore gruppo di 200 Soci e comunque fino ad un massimo di 9 Membri. Il C.D.T. elegge tra i suoi Membri un Presidente ed un Vice Presidente;
- il PRESIDENTE od il Vice Presidente parteciperanno di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo Centrale contribuendo fattivamente con il loro parere agli indirizzi ed agli orientamenti dell’Associazione; in caso di partecipazione del solo Vice Presidente Territoriale questi avrà diritto di voto solo se appositamente delegato (con Delega da trattenersi agli atti dell’Assemblea) dal Presidente Territoriale.
Il Consiglio Direttivo Territoriale può, inoltre, nominare un Segretario e/o un Tesoriere anche fra i Soci Ordinari non Consiglieri.
Al consiglio direttivo territoriale (C.D.T.) è demandata la gestione di tutte le attività culturali e ricreative secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo Centrale (C.D.C.) e delibera l’ammissione del Socio all’interno della propria zona Territoriale.
Al Consiglio Direttivo Territoriale è, altresì, affidata la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo della Territotiale che, dopo l’approvazione dell’Assemblea Territoriale dei Soci, viene inoltrato al Consiglio Direttivo Centrale ivi compresa la relativa relazione. I documenti che compongono il bilancio preventivo e consuntivo della Struttura Territoriale debbono essere trasmessi, dopo la loro approvazione, al Consiglio Direttivo Centrale entro il 10 marzo di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo Territoriale è convocato e presieduto dal Presidente della Territoriale, il quale esercita nell’ambito della propria competenza territoriale, e limitatamente a quest’ultima, i poteri connessi a rappresentanza della Associazione sia nei rapporti con i SOCI sia con i terzi.
Il Consiglio Direttivo Territoriale può essere inoltre convocato straordinariamente su richiesta scritta e motivata dal 50% più uno ( 50% + 1) dei suoi componenti.
Per quanto riguarda gli impegni anche di natura finanziaria il Presidente della Territoriale agisce con firma congiunta a quella del Vice Presidente della Territoriale.
L’Assemblea Territoriale dei Soci (formata da tutti i Soci aventi diritti al voto ed in regole con le quote sociali) è chiamata alla nomina e al rinnovo delle cariche sociali della struttura territoriale secondo le modalità contenute nel Regolamento che qui allegato alla lettera “B” ne fa parte integrante e sostanziale del presente Atto. Tale organo approva altresì il bilancio preventivo e consuntivo. Le modalità di convocazione e svolgimento dell’assemblea territoriale sono le medesime previste per la struttura Centrale.
Il Bilancio /Rendiconto preventivo e consuntivo dovrà essere approvato dall’Assemblea della struttura territoriale entro il 28 febbraio di ogni anno. Nei successivi 10 (dieci) giorni l’intero fascicolo dovrà essere trasmesso al Consiglio Direttivo Centrale (C.D.C.).
Art. 5 – l’ Assemblea Generale dei Soci
L’ Assemblea Generale dei Soci della Associazione di Iniziative Nazionali Turistico – Culturali e Sociali Sportive Apolitica” in breve “Ass.d.I.N.T.e.S.A. Associazione non Lucrativa”:
- è l’ Organo sovrano dell’Associazione e delibera soltanto sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno in occasione della sua convocazione;
- è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari;
- è costituita con voto deliberativo dagli Iscritti in regola con il pagamento delle quote associative. Gli stessi non possono delegare il loro voto ad altri Iscritti;
- è indetta dal Consiglio Direttivo Centrale e convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all’anno e, in via straordinaria con motivazione scritta qualora lo richiedano almeno 1/3 (unterzo) dei Soci; oppure su richiesta del Collegio dei Revisori;
- si riunisce sempre entro il 30 maggio di ogni anno per l’approvazione del Bilancio Sociale, assunto che il Bilancio / Rendiconto dell’ Associazione abbia una rilevazione contabile e civilistica dell’anno solare 01.01 – 31.12.;
- decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l’attuazione da parte della Presidenza;
- approva annualmente il Bilancio / Rendiconto Consuntivo ed il Bilancio / Rendiconto Preventivo;
- apporta modifiche al presente Statuto ed approva eventuali Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività associativa;
- delibera sull’eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque indicati e/o denominati, nonché di fondi, riserve, capitale (Fondo di Dotazione) durante la vita dell’ Associazione stessa, qualora ciò fosse imposto dalla Legge;
- delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio sia in conformità con quanto disposto dalla Legge sia in ottemperanza al successivo Art.17;
- tutti i Soci hanno diritto ad un voto e non possono farsi rappresentare da un altro Socio. Non possono partecipare all’Assemblea Generale dei Soci coloro i quali non siano in regola con le quote associative;
- l’Assemblea Generale dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione (almeno un’ora dopo), qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni dell’assemblea Generale dei Soci sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi (50% + 1) al momento della votazione, esclusi gli astenuti;
- per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno ¾ (trequarti) dei Soci secondo le modalità meglio indicate nel Regolamento che qui allegato alla lettera “B” ne fa parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- per deliberare le modifiche allo Statuto Sociale, e’ necessaria la presenza dei Soci ed il voto deliberativo favorevole della maggioranza di questi presenti all’Assemblea Generale dei Soci;
- per le elezioni delle Cariche Sociali e’ necessaria la maggioranza qualificata (3/4 dei Soci aventi diritto). In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;
- le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci, raccolte nell’apposito Libro, devono restare depositate presso la Sede dell’Associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato l’interesse con domanda scritta al Presidente, alla loro sola lettura;
- la “ Commissione di Verifica dei Poteri e di Scrutinio” per le votazioni è nominata (in numero di 4 (quattro) Soci) dal Consiglio Direttivo Centrale, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione della candidature alle Cariche Sociali. La Commissione di Verifica dei Poteri e di Scrutinio non ha carattere permanente ma dura solo per l’Assemblea cui è stata designata: i suoi Membri possono essere tuttavia essere richiamati a ricoprire tale incarico, nominativamente designati di volta in volta, anche per le eventuali successive Assemblee;
- l’ Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un Segretario da lui nominato;
- Le votazioni dell’Assemblea Generale dei Soci avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.
La convocazione dell’assemblea Generale dei Soci:
- deve essere pubblicata mediante affissione dell’avviso nei locali della Sede Sociale e nell’apposito spazio dedicato alle comunicazioni sociali sul sito web dell’Associazione;
- deve essere pubblicata almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento della riunione sulle pagine del sito web dell’Associazione;
- può avvenire tramite invio di telegramma, fax, sms (short message service), e-mail, pec (posta elettronica certificata), e mediante anche avviso di convocazione (ove e se ritenuto necessario) a mezzo di qualificati Organi di Stampa;
- deve indicare la data ed il luogo della riunione, l’ora della prima e della seconda convocazione, distanziata di almeno un’ora, gli argomenti dell’ Ordine del Giorno ed il programma dei lavori;
- deve recare la prova della data di affissione a mezzo di apposizione di “data certa” da effettuarsi presso il locale Ufficio Postale;
- deve essere trattenuta nei documenti dell’Associazione;
- In caso di scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza od impedimento del Presidente e/o degli Organi Sociali si dà avvio alle modalità previste dal Regolamento che qui allegato alla lettera “B” ne fa parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Le Delibere dell’Assemblea Generale dei Soci ed i Bilanci / Rendiconti Consuntivi devono essere portati a conoscenza dei Soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione e quindi inserite con apposite specifiche sul sito web dell’Associazione.
L’Assemblea dei Soci è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione il 50% (cinquantapercento) +1 (più uno) dei Soci ed in seconda convocazione quale che sia il numero degli Iscritti intervenuti: essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Alla fine di ogni Assemblea (sia Ordinaria, sia Straordinaria) viene redatto un Verbale che viene trattenuto in ordine cronologico nell’apposito Libro dei Verbali dell’assemblea dei Soci.
Art. 6 – il Consiglio Direttivo Centrale
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Centrale composto da:
- un Presidente (il Presidente dell’Associazione o Presidente Nazionale),
- un Vice Presidente (il Vice Presidente dell’Associazione),
- un Segretario (il Segretario dell’Associazione) e da
- tanti Consiglieri quanti sono i Presidenti delle Territoriali;
i Componenti rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili secondo le modalità contenute nel Regolamento che qui allegato alla lettera “B” ne fa parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Pertanto:
- Il Consiglio Direttivo Centrale dirige e gestisce l’Associazione, delibera sulle domande di ammissione o recesso dei Soci, delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, amministra il Patrimonio Sociale, approva i Bilanci, stabilisce quote sociali e specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei Soci inadempienti e può nominare Commissioni e Commissari e conferire incarichi per il perseguimento dei fini sociali. Ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso eccezionale o di urgenza.
- Il Consiglio Direttivo Centrale è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno 2 (due) volte all’anno, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi Componenti, in seduta straordinaria, o per fatti gravi dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo Centrale devono essere convocate con avviso inviato almeno 30 (trenta) giorni prima tramite invio di telegramma, fax, sms (short message service), e-mail, pec (posta elettronica certificata);
- Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi Componenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
- Qualora in seno al Consiglio Direttivo Centrale si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo Centrale stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare; il Consigliere così nominato rimane in carica sino alla prossima Assemblea Generale dei Soci e detta nomina viene ratificata a verbale.
- Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Componenti del Consiglio Direttivo Centrale, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell’Assemblea Generale dei Soci. Quest’ultima deve essere convocata entro 60 (sessanta) giorni e deve avere luogo nei successivi 30 (trenta) giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente, le modalità di convocazione sono contenute nel Regolamento che qui allegato alla lettera “B” ne fa parte integrante e sostanziale.
- Dalla nomina a Consigliere il Socio non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio espressamente ricoperto;
- Il Consiglio Direttivo Centrale (C.D.C.) ha anche la facoltà, in caso di necessità, per meglio organizzare e distribuire il lavoro di gestione dell’Associazione, di cooptare direttamente Soci con specifiche qualifiche, anche temporariamente, purché questi siano in regola con il pagamento della quota sociale;
- Entro il 30 maggio del primo anno (od in frazione di per il raggiungimento del periodo utile) provvede:
- all’elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- all’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti (in base alle regole statuite al successivo art. 10 del presente Statuto);
- Alle riunioni del C.D.C. (Consiglio Direttivo Centrale) sono invitati i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti, senza diritto di voto, i quali, su specifiche tematiche sono tenuti a dare le indicazioni del caso e se richiesti.
Il Consiglio Direttivo Centrale dell’ Associazione di Iniziative Nazionali Turistico Culturali e Sociali Sportive Apolitica” in breve “Ass.D.I.N.T.E.S.A. Associazione Non Lucrativa” :
- é l’Organo esecutivo dell’ Associazione che sviluppa il programma stabilito dall’ Assemblea Generale dei Soci e dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto;
- viene eletto dai Presidenti delle Territoriali secondo le modalità contenute nel Regolamento che qui allegato alla lettera “B” ne fa parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- è convocato dal Presidente;
- dura in carica 4 (quattro) anni, ma decade qualora per dimissioni od altri intervenuti motivi venisse mancare il Presidente o la maggioranza dei Componenti del Consiglio Direttivo Centrale (C.D.C.) stesso.
I Componenti del Consiglio Direttivo Centrale (C.D.C.) non possono ricoprire Cariche Sociali in altre Società od Associazioni nell’ambito del medesimo settore di appartenenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Centrale sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi Componenti ed alla fine di queste viene stilato idoneo Verbale che viene trattenuto in ordine cronologico nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo Centrale.
Art. 7 – il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo (C.E.) è costituito da 9 (nove) Soci Ordinari eletti fra i Membri del CDC (Consiglio Direttivo Centrale). Il C.E. (le cui norme di comportamento sono stabilite dal presente Statuto e l’Operatività descritta nel Regolamento che qui allegato alla lettera “B” ne fa parte integrante e sostanziale del presente Atto):
- delibera su quanto necessario alla realizzazione delle attività affidate alla struttura centrale o alle strutture periferiche nell’ambito del programma e/o degli orientamenti decisi dal C.D.C.;
- indíce le elezioni degli organismi dell’Associazione nei termini previsti dal Regolamento Elettorale che è inserito all’interno del Regolamento che qui allegato alla lettera “B” ne fa parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- convoca in seduta ordinaria o straordinaria il Comitato Direttivo Centrale C.D.C.;
- predispone e sottopone all’approvazione del Comitato Direttivo Centrale C.D.C. i bilanci preventivi e consuntivi nonché le relative relazioni;
- redige una relazione annuale che, tramite anche le strutture territoriali, porta a conoscenza dei Soci;
- delibera in materia di acquisto di qualsiasi bene nei limiti di spesa stabiliti dal Comitato Direttivo Centrale C.D.C.;
- coordina e controlla le determinazioni di competenza dei Consigli Direttivi Territoriali (C.D.T.);
- dirime eventuali controversie e/o contrasti che dovessero sorgere in tali organismi o tra questi ed i Soci;
- vigila sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento.
In tutti i casi in cui risulti impossibile lo svolgimento dei compiti da parte di un Consiglio Direttivo Territoriale, ovvero qualora il medesimo non ottemperi agli obblighi statutari o pregiudichi con il suo comportamento omissivo, adempimenti amministrativi, contabili e fiscali necessari per la corretta gestione delle attività, il Comitato Esecutivo (C.E.) provvede alla dispensa temporanea dall’incarico del Consiglio Direttivo Territoriale ed alla nomina di un Commissario Straordinario che assumerà, per il tempo occorrente al ripristino della normalità, i poteri del Consiglio Direttivo Territoriale (C.D.T. ) stesso.
Per la validità delle sedute del Comitato Esecutivo (C.E.) occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi Componenti.
Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per quanto riguarda gli atti che comportano impegni di spesa o utilizzo di disponibilità esistenti (compresi prelevamenti su c/c bancari o di altra natura), il Comitato Esecutivo (C.E.) delibera a maggioranza dei presenti.
Il Comitato Esecutivo (C.E.) è convocato e presieduto dal suo Presidente che ha la legale rappresentanza dell’ Associazione, anche in giudizio.
Art. 8 – il Presidente
Il Presidente:
- rappresenta legalmente l’ Associazione nei rapporti esterni, personalmente od a mezzo dei suoi Delegati;
- viene eletto dal CDC (Comitato Direttivo Centrale) dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto;
- mantenendo la pregerssa tradizione, si conviene che il Presidente Nazionale può essere eletto cooptando il Presidente della Territoriale di Vicenza, senza che questo crei un conflitto;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo Centrale (C.D.C.) e ne cura l’attuazione delle sue Deliberazioni;
- stipula gli atti inerenti l’attività associativa;
- in caso di impedimento o di prolungata assenza ha la facoltà di delegare le sue funzioni al Vice Presidente all’uopo nominato dal CDC (Comitato Direttivo Centrale);
- ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in giudizio;
- ha la competenza, sulla base delle direttive emanate dall’ Assemblea Generale dei Soci e dal Consiglio Direttivo Centrale, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, dell’ordinaria amministrazione dell’ Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo Centrale (C.D.C.) salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo Centrale (C.D.C.) medesimo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla emissione dei provvedimenti;
- convoca e presiede l’ Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo Centrale (C.D.C.), ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritenesse la necessità;
- cura la predisposizione del Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre per l’approvazione sia al Consiglio Direttivo Centrale (C.D.C.) e sia all’ Assemblea dei Soci, corredandolo di idonee relazioni;
- il Presidente firmerà con firma abbinata al Vice Presidente all’or quando dovrà effettuare un atto di straordinaria amministrazione, come l’apertura di una cassetta di sicurezza presso un Istituto di Credito una volta che il Consiglio Direttivo Centrale (C.D.C.) ne ha stabilito la necessità; in tutti gli altri casi avrà il potere di firma singola delegatoGli dall’ Assemblea dei Soci;
- in caso di impedimento all’esercizio delle proprie funzioni è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie, e patrimoniali al nuovo Presidente (nominato dal CDC (Consiglio Direttivo Centrale) entro il termine di 20 (venti) giorni dall’ elezione di questo; tali consegne devono risultare da un apposito processo verbale ed essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo Centrale (C.D.C.) alla prima riunione utile. Detto verbale viene trattenuto in ordine cronologico nel Libro Verbali delle Assemblee dei Soci .
Art. 9 – Il Presidente Onorario
II Presidente Onorario è nominato dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del C.D.C. (Consiglio Direttivo Centrale), per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell’Associazione.
AI Presidente Onorario possono essere affidati dal C.D.C. (Consiglio Direttivo Centrale) incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
Egli partecipa alle riunioni del CDC (Consiglio Direttivo Centrale) con parere consultivo.
A questa carica onorifica possono accedere tutti coloro i quali sono stati nel tempo eletti Presidenti Nazionali.
Art. 10 – il Collegio dei Revisori dei Conti
Quest’ Organo di Controllo è un Collegio composto da 3 (tre) Membri più (tre) supplenti e dura in carica 4 (quattro) anni. I suoi Membri possono essere rieletti ed inoltre loro spetta per la carica ricoperta, solo l’eventuale rimborso delle spese di trasferta, se documentate e previamente concordate come tipologìa all’atto dell’assunzione della Carica; i Membri possono essere scelti anche all’esterno della compagine Sociale, devono aver dato buona prova di condividere gli scopi dell’Associazione e devono essere professionalmente atti allo svolgimento della mansione così come definito dalla corrente normativa in materia. Al loro interno una volta insediati provvederanno ad eleggere un Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (ciò in caso di formazione di nuovo Collegio, in quanto il primo Collegio è stato nominato nell’ Atto di Fondazione) e le loro adunanze periodiche di verifica saranno registrate in apposito Verbale che sarà trattenuto in ordine cronologico nel Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti. Redigeranno inoltre idonea Relazione (appositamente trattenuta nel Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti con la quale accompagnano ogni anno il Rendiconto Economico (od il Bilancio d’Esercizio) all’ Assemblea Generale dei Soci, che assieme alla Relazione del Presidente dell’ Associazione, verrà presentato per la successiva approvazione.
Il Collegio dei Revisori decide la cessazione anticipata degli organi dell’ Associazione in tutti i casi in cui il Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) ed il Comitato Esecutivo (C.E.) siano impossibilitati ad eseguire i loro compiti nonché nel caso in cui l’omissione, da parte di tali Organi, degli atti di competenza, impedisca il funzionamento dell’ Associazione. In tale ipotesi il Collegio dei Revisori gestisce, nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, la cessazione anticipata degli Organi della Associazione e provvede immediatamente ad indire le elezioni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle periodiche riunioni del C.D.C. (Consiglio Direttivo Centrale), senza diritto di voto, ma come mero Organo Consultivo sulle materie di propria attribuzione.
Art. 11 – Fondo di Dotazione Patrimonio ed Entrate
Il Fondo di Dotazione dell’ Associazione Di Iniziative Nazionali Turistico – Culturali e Sociali Sportive Apolitica” in breve “Ass.d.I.N.T.e.S.A. Associazione Non Lucrativa” è costituito dal contributo dei Soci ed il Patrimonio è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all’ Associazione la divisione del Fondo di Dotazione. In considerazione della natura di “Associazione senza scopo di lucro” è obbligatorio reinvestire gli eventuali “Avanzi di Gestione” (gli eventuali utili) prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire anche in modo indiretto Utili od Avanzi di Gestione, nonché Fondi, Riserve, o Capitale (Fondo di Dotazione) durante la vita dell’ Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. I beni patrimoniali dell’ Associazione devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la Sede Sociale.
- Il Patrimonio dell’ Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da Enti Pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione;
- Il Fondo di Dotazione iniziale dell’ Associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai Soci Fondatori;
- Il Consiglio Direttivo Centrale (C.D.C.) stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all’atto dell’adesione all’ Associazione da parte di chi intende aderire allo stesso (oppure in quote mensili), nonché le eventuali quote specifiche che gli Associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall’ Associazione in conformità con i fini istituzionali.
- L’adesione all’ Associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente (salvo, volontariamente, le quote decise per le partecipazioni alle attività quali viaggi organizzati, biglietti museali, solo per citarne alcune). E’ comunque facoltà dei Soci di effettuare liberi versamenti ulteriori rispetto a quelli originari che andranno con apposita voce contabile registrati a Bilancio / Rendiconto Consuntivo di esercizio.
- I versamenti al Fondo di Dotazione (insieme delle quote sociali) possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche ricorrente la fattispecie di scioglimento dell’ Associazione ovvero di morte di un Socio, di estinzione del rapporto associativo, di recesso o di esclusione dalla qualifica di Socio, può farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al Fondo di Dotazione stesso.
- Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi.
- I Soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei 30 (trenta) trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo Centrale sospesi da ogni diritto sociale; l’eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 2 (due) anni comporterà la cancellazione del Socio inadempiente. E’ comunque fatto salvo il diritto dei Soci che per comprovato stato di necessità, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l’ Associazione si ispira, provvedere al perfezionamento del pagamento delle quote in arretrato, anche in unica soluzione, con tempistica dilazionata.
- Le entrate dell’ Associazione sono costituite
– dalle quote associative;
– da versamenti volontari degli Associati;
– da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;
– da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di Associati;
– da proventi derivanti dall’attività istituzionale svolta nei confronti degli Associati;
– da proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.
Il Consiglio Direttivo Centrale (C.D.C.) stabilisce l’entità delle quote associative annuali e le modalità di versamento delle stesse.
Si ricorda inoltre come l’ Associazione possa vieppiù, per il raggiungimento del proprio scopo sociale, reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale e transitoria.
Art. 12 Libri dell’ Associazione
Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla Legge, l’Associazione conserva:
- il Libro dei Verbali dell’assemblea Generale dei Soci (da custodirsi a cura del Consiglio Direttivo Centrale);
- il Libro dei Verbali dell’assemblea Territoriale dei Soci (da custodirsi a cura del Consiglio Direttivo Territoriale);
- il Libro dei Soci (da custodirsi a cura sia del Consiglio Direttivo Centrale sia a cura del Consiglio Direttivo Territoriale);
- il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo Centrale;
- il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo Territoriale;
- il Libro dei Verbali del Comitato Esecutivo;
- il Libro degli Inventari.
Art. 13 – Bilanci – Rendiconti Economici
- L’esercizio sociale coincide con l’anno solare, aprendosi il 01 Gennaio e chiudendosi con il 31 Dicembre di ogni anno;
- Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo Centrale si riunisce per la predisposizione del Bilancio Preventivo (Rendiconto Economico Preventivo) del successivo esercizio;
- Entro il 30 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo Centrale è convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo (Rendiconto Economico Consuntivo) dell’anno precedente da sottoporre entro il 30 maggio all’approvazione dell’ Assemblea Generale Dei Soci;
- Il Bilancio Consuntivo (Rendiconto Economico Consuntivo) deve restare depositato nella Sede Sociale a disposizione dei Soci nei 30 giorni che precedono l’ Assemblea Generale dei Soci, appositamente convocata per la sua approvazione (convocazione che avviene per pubblica affissione di avviso munito della “data certa” da affiggersi alla bacheca della Associazione Di Iniziative Nazionali Turistico – Culturali e Sociali Sportive Apolitica” in breve “Ass.d.I.N.T.e.S.A. Associazione Non Lucrativa” nei 30 giorni prima della data dell’ Assemblea Generale dei Soci, così come sopra richiamato);
- Nello stesso termine il Bilancio Consuntivo (Rendiconto Economico Consuntivo) rimane a disposizione del Collegio Dei Revisori per il relativo parere;
- Il Presidente ha l’obbligo ed il compito di presentazione del Bilancio Consuntivo (Rendiconto Economico Consuntivo) e Preventivo alla Commissione all’uopo interessata presso il Comune sede dell’ Associazione.
Art. 14 – Avanzi di Gestione
- All’ Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto Utili od Avanzi di Gestione comunque denominati, nonché Fondi, Riserve o Capitale durante la vita dell’ Associazione stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge;
- L’ Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali Avanzi di Gestione per finanziare l’attività istituzionale e quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 15 – Ricorsi
Le denunzie per atti contrastanti con lo Statuto sono demandate in prima istanza, al Comitato Esecutivo Centrale (C.E.) e successivamente al Consiglio Direttivo Centrale.
Art. 16 – Modifiche Statutarie
Lo Statuto della Associazione Di Iniziative Nazionali Turistico – Culturali e Sociali Sportive Apolitica” in breve “Ass.d.I.N.T.e.S.A. Associazione Non Lucrativa” può essere modificato solo con decisione dell’ Assemblea Generale Dei Soci; in caso di variazioni imposte da Leggi dello Stato o delle Regioni è competente la Presidenza che ne deve curare l’attuazione nei modi e nelle forme qui previste e secondo il Regolamento che è rappresentato dall’ Allegato A2 che qui forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Le variazioni allo Statuto dell’ Associazione sono approvate dalla maggioranza dei Soci presenti purché rappresentino il 50% +1 (cinquantapercento più uno) della totalità dei Soci.
Art. 17 – Scioglimento e Messa in Liquidazione
L’ Associazione Di Iniziative Nazionali Turistico – Culturali e Sociali Sportive Apolitica” in breve “Ass.d.I.N.T.e.S.A. Associazione Non Lucrativa” può essere sciolta con il voto favorevole di almeno ¾ (trequarti) dei Soci secondo le modalità meglio indicate nel Regolamento che qui allegato alla lettera “B” fa parte integrante e sostanziale del presente Atto.
In caso di scioglimento dell’ Associazione:
- gli eventuali beni patrimoniali dati in uso e/o comodato all’ Associazione da terzi ritornano in possesso dei conferenti il bene fatto salvo il normale deperimento dell’uso continuativo dello stesso;
- i beni di proprietà dell’ “Associazione Di Iniziative Nazionali Turistico – Culturali e Sociali Sportive Apolitica” in breve “Ass.d.I.N.T.e.S.A. Associazione Non Lucrativa” saranno devoluti ad analoga Associazione od Ente, con Delibera del Consiglio Direttivo Centrale e registrata in apposito verbale;
- la Delibera di Scioglimento dell’ Associazione, registrata in apposito Verbale dell’assemblea Generale dei Soci, deve indicare il nome del Liquidatore e contenere le modalità di avviso della decisione da inserirsi nelle pagine del sito web dell’ Associazione con valenza di pubblicità della decisione; sarà cura del Liquidatore attivarsi nei migliore dei modi e con la massima diligenza al fine di giungere nel minor tempo possibile alla formale chiusura dell’ Associazione.
Art. 16 – Regolamento Interno e Rinvio delle Norme
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto sono disposte con Regolamento interno elaborato a cura del Consiglio Direttivo Centrale e da approvarsi dall’ Assemblea Generale dei Soci e qui inserito in allegato alla lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono se applicabili, le norme in materia contenute nel libro I, e nel libro V del Codice Civile.
Vicenza, 22 gennaio 2016
Il Presidente: Il Segretario:
ALLEGATO “A1” – Elenco Sedi Territoriali
Attualmente l’associazione è suddivisa in 20 (venti) Zone Territoriali che sono le seguenti:
- Valle d’Aosta;
- Piemonte;
- Lombardia;
- Trentino Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli Venezia Giulia;
- Liguria;
- Emilia Romagna;
- Toscana;
- Marche;
- Umbria;
- Lazio;
- Abruzzo e Molise;
- Campania;
- Basilicata;
- Puglia;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna;
- Estero.